La competenza territoriale, legata alle cause di lavoro in uno status di telelavoro o smart working, richiede un’approfondimento importante.
In una situazione di ricorso, qual è il giudice competente? Una situazione spiacevole che può coinvolgere tanti lavoratori i quali, dall’esplosione della grandi crisi del Covid, sono aumentai esponenzialmente. Che sia telelavoro o smart working (perché ricordiamo che sono cose diverse), in caso di ricorso e di questioni legali, a chi compete? Approfondiamolo insieme.
In primo luogo dobbiamo suddividere alcune situazioni. Infatti la nostra concentrazione deve suddividersi in alcuni livelli. In primo luogo bisogna comprendere se parliamo, come soggetto principale, dell’azienda o del lavoratore, e poi se la disputa riguarda il contratto. Soffermiamoci per prima cosa sul soggetto “lavoratore“. Il lavoratore, se decide di fare causa al suo datore, può decidere se con il giudice del tribunale dove è iniziato il rapporto lavorativo, dove è situata l’azienda, o dove si trova il lavoratore.
Proprio su questo ultimo punto la Cassazione è stata da apripista nella sua interpretazione con la sent. n. 3154/2018, dove viene specificato che il tribunale competente può essere anche quello del luogo dell’abitazione del dipendente. L’abitazione viene da intendersi come:
“dipendenza dell’azienda ai sensi dell’art. 413 c.p.c“.
Quindi ai fini dell’individuazione del giudice, data la sentenza, ha valore il luogo di abitazione.
Anche la Suprema Corte conferma quanto sopra spiegato, che, quindi, rientra fra le scelte, non solo dove è nato il rapporto di lavoro o dove è situata l’azienda, ma anche il luogo di abitazione del lavoratore. Vediamo ora da un altro punto di vista: in caso di cessazione o trasferimento dell’azienda? Il luogo diventa temporaneo, se l’azienda cessa o si traferisce, questo criterio non si applica più, a meno che il ricorso non venga effettivamente presentato entro i successivi sei mesi.
Dopo sei mesi, quindi, il ricorso deve essere proposto al giudice del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro. Ricordiamo, infine, che qualsiasi clausola contrattuale che si allontani da queste disposizioni è nulla. La competenza per territorio è inderogabile. Non può essere rinunciata in nessun caso, nemmeno se l’attore accetta l’eccezionalità della cosa.