Si può cancellare una multa ricevuta? Si, ti spieghiamo come

Una multa contestata per un’infrazione del Codice della Strada può essere annullata in determinati casi: quali sono, tempistiche e modalità.

Ricevere una multa non è mai piacevole. Sono innumerevoli le motivazioni ed i comportamenti, previsti dal Codice della Strada, per cui un automobilista può essere sanzionato dall’eccesso di velocità ad un parcheggio in un’area non consentita dall’utilizzo dello smartphone alla guida alla mancata revisione, solo per citarne alcuni.

Modalità cancellare multa auto
Polizia Locale (Foto da Canva) – Bonus.it

Ci sono dei casi, però, in cui chi ha ricevuto un verbale può richiederne l’annullamento evitandone il pagamento, ma quali sono e come fare? Ovviamente, esistono delle motivazioni specifiche ed una procedura che va seguita.

Multa auto: motivi, modalità e tempistiche per richiedere l’annullamento

Per poter contestare un verbale ricevuto per un eventuale violazione del Codice della Strada questo deve presentare un vizio di forma o di sostanza o, in alternativa, deve essere stato notificato al soggetto oltre ai termini stabiliti dalla legge.

Multa auto come annullare
Tribunale (Foto da Canva) – Bonus.it

Per vizio di forma si intende quando nel verbale non siano stati indicati tutti i dati relativi alla violazione, al veicolo e al conducente, come ad esempio data della contestazione, targa o generalità del trasgressore, o siano indicati in maniera errata. Per quelli di sostanza, invece, eventuali norme non rispettate da chi ha elevato la multa. Si pensi ad esempio alla mancanza della segnaletica che indica la violazione.

Per quanto concerne, invece, i tempi di notifica della sanzione amministrativa, quando non può essere contestata nell’immediato, essa deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla violazione.

Nei casi appena descritti, il soggetto può impugnare il verbale per richiedere l’annullamento in tre modalità: attraverso ricorso al prefetto, ricorso dinanzi al giudice di pace o mediante un’istanza in autotutela. Per i tre casi esistono tempistiche differenti:

Ricorso al prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica;

Ricorso al giudice di pace: entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica;

Istanza in autotutela: entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Infine, per le modalità, in tutti i tre casi si può presentare di persona, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o telematicamente. In caso, verrà accertata l’illegittimità del verbale, questo verrà annullato.

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