Un dipendente pubblico che non lavora adeguatamente o si assenta in maniera continuativa o ingiustificata può essere licenziato? La sentenza della Corte di Cassazione.
Uno dei timori più frequenti per i lavoratori è quello di essere licenziati, sia che si tratti di un lavoro nel settore pubblico sia nel settore privato. Ovviamente per arrivare ad un simile provvedimento servono delle motivazioni.
Ma tra queste ragioni per la cessazione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, potrebbe esserci lo scarso rendimento o le assenze ripetute? A tal proposito, è intervenuta una sentenza emessa dai giudici della Corte di Cassazione.
Dipendente pubblico fannullone può essere licenziato? La sentenza della Cassazione
È legittimo licenziare un dipendente della Pubblica Amministrazione “fannullone”? A rispondere a questo quesito ci ha pensato direttamente la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 11635 emessa dalla Sezione Lavoro nel maggio del 2021.
Secondo i giudici ermellini, che hanno analizzato il caso di un dipendente Asl, il quale non lavorava abbastanza e si era assentato ripetutamente, è legittimo provvedere al licenziamento di un lavoratore pubblico per scarso rendimento o per assenze prolungate. La decisione della Suprema Corte ha, dunque, confermato il provvedimento che era stato preso dall’Azienda sanitaria. Prima di attuare il provvedimento, riporta la redazione de LaLeggepertutti, è necessario che venga avviato un procedimento disciplinare contestando le eventuali mancanze del lavoratore a cui dovrà essere concessa la possibilità di potersi difendere da tali accuse.
Questa motivazione appena descritta si inserisce, dunque, alle altre per cui si può provvedere al licenziamento di un dipendente pubblico. Il provvedimento può arrivare anche per gravi comportamenti come ad esempio la falsa attestazione di trovarsi in servizio, casistica avvenuta diverse volte nel nostro Paese, la presentazione di certificati falsi come giustificazione alle assenze, le assenze ingiustificate (tre giorni in un biennio anche non consecutivi), ma anche per comportamenti aggressivi o di molestie sul posto di lavoro ai danni del datore o di un collega. Infine, è legittimo anche il licenziamento se si accerta la presentazione di falsi documenti per l’ottenimento dell’assunzione.
In questi casi non è necessario neanche il periodo di preavviso per il dipendente in questione, si attua quello che in gergo viene definito licenziamento in tronco.