Volo cancellato? Valigia smarrita o danneggiata? Aumento dei prezzi all’ultimo? Sciopero imprevisto? Quali sono i diritti del viaggiatore?
Cosa succede se ci troviamo in una di queste situazioni? Come possiamo rivalerci sul danno che ci possono creare? Esistono una serie di azioni che si possono mettere in atto e che coinvolgono vari livelli e situazioni. Cerchiamo di soffermarci sulle possibilità che si possono creare e in che contesto. In nostro aiuto, inoltre, è presente Confconsumatori che apre il suo Sportello del Turista, online, per telefono e anche in presenza. (sportelloturista@confconsumatori.it).
Parliamo dei “pacchetti turistici“, quindi definibili tali solo se comprendenti di almeno due di questi requisiti: trasporto, alloggio e servizi turistici. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore, rientrando nel rimborso definibile “vacanza rovinata“. Oltre a ciò è possibile avere una riduzione del prezzo del pacchetto.
Diritti dei viaggiatori: ecco quali sono
Potrebbero, anche, verificarsi delle richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. Se così fosse, il Codice del Turismo afferma che i prezzi aumentino solo in determinate circostanze e se il contratto lo prevede. Infatti l’aumento è possibile solo se venga comunicato 20 giorni prima della partenza e solo in conseguenza di modifiche riguardanti il costo del carburante o di altre fonti, le tasse che il viaggio determina e, infine, i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
Se questo aumento, anche se legittimo, super l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. Il viaggiatore, quindi, deve essere rimborsato o propostogli un pacchetto sostitutivo.
Se ci soffermiamo, invece, sui “semplici” voli, parlando di cancellazioni, è possibile richiedere il rimborso economico o con un altro volo, in più ad una compensazione pecuniaria. Previsti, inoltre, rimborsi e risarcimenti in base alle ore perse.
La situazione, però, cambia se parliamo di sciopero. In questo caso, prima di tutto, bisogna basare il proprio viaggio sulle informazioni che Enac diffonde sull’elenco dei voli garantiti, anche se i vettori aerei dovrebbero, comunque, fornire assistenza per i voli cancellati. Non spetta una compensazione economica, come nel caso di cancellazioni, ma solo ed esclusivamente un rimborso delle spese per raggiungere la meta, anche per qualsiasi altro mezzo che bisognerà prendere.
Parlando, infine, di bagagli smarriti o danneggiati, l’Ufficio Lost and Found porrà dei modulo per rimborsare o ritrovare il proprio bagaglio. Sarà essenziale, però, avvertire dello smarrimento entro 21 giorni ed entro 7 giorni in caso di danneggiamento.