Il socio accomandatario e il socio accomandante sono le due figure che caratterizzano un tipo di organizzazione molto diffuso
Tra le varie sigle che leggiamo accanto ai nomi delle società (Srl, Spa, Snc), c’è anche la Sas. La natura dell’organizzazione regolamenta la nascita e l’estinzione di essa. Sas significa Società in accomandita semplice e la differenza tra socio accomandatario e socio accomandante è fondamentale.
La principale caratteristica di una Sas è una parziale eccezione rispetto alle società che hanno una sigla diversa. Innanzitutto c’è la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali (è quando si dice autonomia patrimoniale imperfetta).
Socio accomandatario e il socio accomandante: responsabilità in una Sas
La differenza tra socio accomandatario o socio accomandante è nelle responsabilità e ovviamente anche nei poteri.
La differenza tra le due figure è stabilita dall’articolo 2313 del Codice Civile: il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell’ente, in pratica ha responsabilità dei debiti dell’ente senza limiti. Il socio accomandante, invece, risponde limitatamente alla quota conferita, ciò che riguarda solo la propria quota.
Ciò ha effetti in caso di scioglimento o liquidazione di una società in Sas e non solo per la gestione della stessa. Il socio accomandatario ha potere di gestione e di amministrazione. Gli accomandatari rispondono senza limiti dei debiti dell’ente e dunque non soltanto per la quota di capitale versato ma in aggiunta con il proprio patrimonio personale.
Il ruolo del socio accomandante è solo di finanziatore dell’attività. Per lui infatti si parla di patrimoniale perfetta e il rischio è limitato alla quota di capitale versata nella società ed è escluso il patrimonio personale.
I comma 1 e 2 dell’art. 2320 del Codice Civile chiariscono bene le differenze che qui riportiamo:
“I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286”.
Detto in altre parole, la legge vieta al socio accomandatario di amministrare la società o gestirla e chi infrange la norma rischia una sanzione come l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale, cioè il compito degli accomandanti.