Illeciti con i rifiuti nei condomini, chi si assume la responsabilità? Analizziamo insieme la sentenza del tribunale di Milano che ha dato nuova luce sul tema.
Quante volte vi sarà capitato di andare a discutere con i vostri vicini per tematiche legate ai rifiuti? Bidoni pieni fino all’orlo, odori sgradevoli, ma soprattutto illeciti. Quando parliamo di ciò ci riferiamo ad errori durante la raccolta differenziata. Quindi ecco notare carta nei cassonetti della plastica, errori su come gettare l’umido o buste di plastica contenenti carta. Ma in caso di illeciti chi paga? Vediamolo bene.
Il 2 giugno il tribunale di Milano ha emesso una sentenza che cambia gli equilibri di responsabilità. Infatti la sentenza 5115 conferma la responsabilità a tutto il condominio. Viene citato l’articolo 6 della legge 689/1981 che prevede la responsabilità solidale del titolare dell’oggetto dal quale scaturisce l’illecito. Questo ha determinato che venisse respinta la richiesta di rivedere le multe irrogate al condominio.
Rifiuti condominiali: il tribunale di Milano definisce i responsabili
Secondo il tribunale quindi non importa che l’autore materiale dell’illecito non è il condominio, questo ha, comunque, una responsabilità solidale per il reato amministrativo commesso dai condomini. Infatti il condominio, in quanto proprietario delle parti comune e dei cassonetti, può essere chiamato a far fronte alle multe per violazioni accertate. Queste multe, inoltre non possono essere distribuite in maniera diversa da come emesso dal tribunale.
Infatti il condominio non ha nessun potere per scaricare la spesa sui responsabili con una semplice delibera. Sarebbe necessaria una sentenza di condanna da parte di un giudice. Non esiste, infatti, un potere di autotutela del condominio nel recupero delle spese o dei danni provocati dai condomini. Tutto questo comporta una responsabilità collettiva che pone di fronte all’esigenza del singolo di occuparsi della “cosa comune” non solo per rispetto, ma per sana convivenza.
Come per la suddivisione sui condomini, anche parlare di responsabilità dell’amministratore di condominio non trova fondamento. L’amministratore può essere chiamato per rispondere dei propri atti, ma non può rientrare nell’articolo sei. Quest’ultimo, infatti, gestisce i beni comuni, ma non ha la disponibilità materiale su di essi.