Lampeggiare per segnalare autovelox è una pratica abbastanza diffusa. Ci sono delle regole per precise per l’uso: cosa dice la legge
Inutile girarci intorno, tutti gli automobilisti sanno che c’è una sorta di linguaggio utile a comunicare tra loro. Uno dei più noti è quando la vettura che proviene dalla direzione opposta lampeggia, ossia accende i fari abbaglianti, noti anche come luci di profondità. Sta a indicare che bisogna prestare attenzione; nella maggior parte dei casi c’è un posto di blocco delle forze dell’ordine e dunque bisogna farsi trovare in regola, ad esempio mettere la cintura si sicurezza.
Negli ultimi mesi non sono mancate le pubblicazioni di articoli che puntano il dito contro telecamere e autovelox che considerano i cittadini dei bancomat, in diverse città. Limiti di velocità davvero troppo bassi, che facilmente si superano, anche in una strada dove potrebbe essere consentito accelerare un po’ di più.
Ora le accuse arrivano da Padova e hanno come protagonista un giovane che ha ricevuto una multa dagli agenti della Polizia Locale proprio per aver segnalato con i lampeggianti la presenza di un autovelox.
I vigili hanno scritto nel verbale che ha segnalato la presenza del dispositivo ad altre persone al volante usando i fari che si possono utilizzare solo con certe circostanze. L’automobilista si difende dicendo di non aver fatto nulla di ciò, contestando la multa.
Repubblica riporta le parole del giovane: “Non ho firmato il verbale ed è iniziata la mia battaglia per vederci chiaro in questa incredibile vicenda” Ma c’è un altro dettaglio molto strano. Nonostante siano passati circa dieci giorni, né la Polizia locale né il Comune hanno risposto alle proteste dell’automobilista che vuole portare la vicenda in tribunale.
Al di là che nel verbale sia stato riportato il fatto reale o meno, cosa dice il Codice della Strada? L’articolo 153 del regola l’uso degli abbaglianti che vanno spenti “quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo”, dice il comma 3.
Si possono accendere, secondo il comma 2 punto B, “fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente”. Il comma 11 specifica che chi non rispetta le regole subisce una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 169 euro.