Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza relativa ai danni morali o biologici da chiedere in caso di vacanza rovinata da eventuali disagi.
La Corte di Cassazione ha disposto, in una recente sentenza, che chi abbia subito degli inconvenienti durante le ferie dovrà essere risarcito per i danni biologici ed il danno morale subiti, oltre al rimborso di quanto speso.
Non è raro, difatti, che chi prenota una vacanza, magari all’estero, si ritrovi difronte alla cancellazione dei voli, pacchetti viaggio che non rispettano le promesse inziali, ma anche incendi nelle località scelte. Tutte situazioni che porteranno, dunque, i tour operator a dover risarcire i clienti.
D’ora in avanti, i turisti potranno chiedere i danni morali o biologici per tutti i disagi subiti durante una vacanza ai tour operator. Questo è quanto stato stabilito in una recente sentenza della Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte hanno preso in esame quanto accaduto ad una coppia di Napoli nel 2012. I due, come riporta Il Messaggero, ad un anno di distanza dalla loro vacanza a Cuba, avevano deciso di chiedere un risarcimento, rivolgendosi al giudice di pace, per la loro esperienza. Nonostante, il tour operator aveva promesso una vacanza da sogno, il loro volo è partito con tre ore di ritardo e, una volta sull’isola, si sono trovati difronte ad un albergo sporco, cibo di qualità pessima ed una piscina in cui vi erano anche bottiglie che galleggiavano. Tutto ben lontano da quanto riportava il depliant fornito e documentato.
Il ricorso era stato accolto dal giudice di pace, ma in secondo grado, il Tribunale di Napoli aveva ribaltato tutto respingendo le richieste dei due viaggiatori motivando la decisione con l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. Ora gli Ermellini, però, hanno dato ragione alla coppia spiegando che la sentenza d’appello non ha tenuto conto del danno non patrimoniale individuato “come ampia e onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica”.
Per chiedere i danni morali o biologici subiti durante una vacanza, dunque, si avranno da adesso tre anni di tempo per rivolgersi al giudice di pace.