Imprese agricole: le polizze e i contributi per danni da calamità naturali

Le imprese agricole che hanno subito forti danni dopo le piogge di maggio possono presentare domanda per gli aiuti

Nello scorso mese di maggio molti Comuni, in modo particolare tra i territori della Romagna e del Veneto, sono stati colpiti da forti piogge che hanno causato pesanti danni a diversi settori economici (si pensi alla ristorazione sui litorali) e all’agricoltura. Un’ulteriore zavorra per gli imprenditori in un periodo così difficile con i rincari delle forniture.

Imprese agricole danni
Aiuti economici alle imprese agricole (foto AdobeStock) – Bonus.it

Con Decreto del 22 maggio 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 2023 il 31 agosto, il Ministero dell’Agricoltura ha disciplinato i contributi per il pagamento dei premi assicurativi e gli interventi compensativi ex-post dei danni subiti.

Imprese agricole, aiuti per i danni subiti: chi può presentare la domanda

I soggetti beneficiari degli aiuti sono le micro, le piccole e le medie imprese i cui danni sono assimilabili alla calamità naturale che lavorano nella produzione agricola primaria, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Imprese agricole danni
Campo agricolo allagato (foto AdobeStock) – Bonus.it

Le polizze assicurative sottoscritte, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2472 possono coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, danni a strutture aziendali e agli impianti di produzioni arboree ed arbustive. Prevista la copertura anche del costo di rimozione e distruzione degli animali morti.

Ci sono però delle importanti precisazioni da fare che potrebbero inficiare sul pagamento. L’aiuto massimo sulle polizze è limitato al 70% del costo del premio assicurativo se il contratto prevede un indennizzo qualora il danno sia oltre il 30%.

Per ottenere gli aiuti bisogna presentare l’apposita domanda con il nome dell’impresa, la descrizione dei rischi coperti e gli estremi cronologici della copertura (inizio e fine), l’ubicazione delle colture e delle strutture oggetto di assicurazione e infine il premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell’avversità che ha causato il danno con il versamento del beneficio entro quattro anni.

Nei danni calcolati sono inclusi la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa, ma anche parziale, della produzione agricola e i danni materiali subiti. Per ricevere gli aiuti è necessario l’adozione del pertinente provvedimento regionale e l’emissione del provvedimento formale.

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