Molti italiani continuano a firmare i documenti solo con il proprio cognome: questa pratica è consentita dalla legge?
Quando ci troviamo davanti ad un documento da dover firmare abbiamo sempre un attimo di esitazione. Ovviamente la prima cosa da fare è leggere per bene il documento per evitare di sottoscrivere qualcosa di cui non sappiamo nemmeno l’importanza.
Dopo aver letto il tutto possiamo passare alla firma che, come ben sappiamo, deve essere ben leggibile. Molte persone, poi, hanno l’abitudine di mettere prima il cognome e poi il nome quando firmano un documento, mentre altre, firmano solo ed esclusivamente con il proprio cognome.
Iniziamo con il dire che la firma è un segno che deve essere apposta è può essere solo una sigla con le iniziali del nome o del cognome, o deve essere formata da nome e cognome. La firma deve poi essere apposta in specifici spazi posti alla fine del documento o ai margini delle pagine.
La legge italiana non dà una regola specifica per quanto riguarda la composizione della firma. Non esiste infatti una norma che impone che deve essere indicato solo il cognome o nome e cognome insieme. In realtà non esiste nemmeno una legge che imponga che la firma deve essere leggibile.
L’unico divieto assoluto per legge è firmare con segni grafici come le figure geometriche, con disegni vari o con una X. Generalmente, però, la firma per essere valida deve essere non solo leggibile ma anche composta da nome e cognome o dall’iniziale del nome e dal cognome scritto in forma estesa.
Una firma non leggibile può essere infatti contestata a seconda del documento sul quale è apposta. Una firma, inoltre, è sempre valida su un atto pubblico ovvero un atto redatto da un notaio, ad esempio, che ne attesta l’autenticità. Le cose cambiano invece se viene firmato un atto privato.
In questo caso nessun pubblico ufficiale attesta l’identità di colui che sottoscrive il documento e, per questo motivo, se l’autore della firma vuole contestarla può farlo tranquillamento attraverso un procedimento di disconoscimento. Al contrario se si vuole dimostrare l’autenticità della firma si dovrà avviare un procedimento di verificazione della scrittura privata.