L’accesso al bagno di un bar o ristorante è garantito solo ai clienti o a chiunque lo richieda? Risponde la giurisprudenza.
Quando si passeggia lungamente o si è in viaggio turistico presso delle città d’arte, è piuttosto comune che ad un certo punto si abbia necessità di utilizzare un bagno. Le regole non sono chiare alla maggior parte dei consumatori. In questo modo non possono proteggere i loro diritti.
Il bagno di un locale non è un bagno pubblico a tutti gli effetti. La norma generale implica che è un servizio riservato ai clienti del bar o del ristorante. Da ciò ne deriva che il titolare può rifiutarsi di far utilizzare la toilette a chi non consuma. È contro la legge invece chiedere una somma per poter usufruire dei servizi, in quanto non è presente tale voce sugli scontrini ed allora sarebbe un guadagno non fiscalizzato.
Nel tempo ci sono state diverse controversie sul tema, ed altrettante ordinanze del Tar regionale. I clienti di un locale possono pretendere di utilizzare il bagno, in quanto servizio obbligatorio per determinate categorie commerciali. I titolari possono esentarsi da questo dovere solo in caso di inagibilità temporanea del bagno o nel caso in cui sia occupato.
Bagno per i non clienti: le sentenze del Tar
A chiarire la situazione in particolare una sentenza del Tar Toscana che poi è stata ritenuta non valida. A parere del Tribunale regionale, l’utilizzo del bagno doveva essere assicurato “a chiunque ne facesse richiesta“. Questa sentenza è stata invalidata in base all’Art. 41 della Costituzione.
La sentenza successiva ha dichiarato che il presupposto “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita“. Ciò non significa che non possano esistere delle eccezioni. Difatti il Comune di Parma, con un regolamento per la Convivenza, che è stato approvato da una Delibera Comunale, obbliga i titolari degli esercizi commerciali ad “assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico), ed a comunicare all’interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici”.
Ma questa è l’eccezione e non la regola. Gli esercenti obbligati a fornire il servizio di toilette a titolo gratuito sono i bar, i ristoranti, e tutti gli esercizi commerciali in cui sia presente la consumazione sul posto. Ne sono esonerati invece coloro che vendono cibo e bevande a portar via e tutti gli altri negozi, compresi i supermercati.