I verbali che attestano la grave disabilità danno diritto ai permessi Legge 104, se il verbale è scaduto si perdono?
Possono beneficiare dei permessi Legge 104 gli invalidi con una grave disabilità (art. 3 comma 3) e i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.
Si tratta di 3 giorni al mese di permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa, quindi validi per la futura pensione. I permessi sono soggetti al verbale di disabilità in cui è certificato l’handicap grave e possono essere soggetti a revisione. Pertanto, nasce il dubbio su cosa fare nel caso alla scadenza non è stato effettuato il rinnovo o è in corso la pratica di revisione INPS.
A sciogliere ogni dubbio è il decreto legge n. 90 del 2014 con l’articolo 235 comma 6 bis, che ha modificato la precedente legge. Il decreto ha introdotto delle semplificazioni in attesa della visita di revisione da parte dell’INPS per il completamento della pratica di verifica.
Prima del decreto 90/2014, la persona con handicap grave, nonostante l’autorizzazione a beneficiare dei permessi legge 104, con il verbale scaduto non poteva continuare ad usufruire del beneficio, doveva attendere la fine dell’iter di revisione.
La modifica della legge ha ribaltato questa situazione, in quanto la responsabilità di convocare le visite per la revisione dei verbali è compito dell’INPS. Gli eventuali i ritardi dell’Istituto non possono ricadere sulle persone che hanno diritto alle agevolazioni previste dall’invalidità civile o Legge 104.
In effetti, gli invalidi civili e le persone con disabilità con verbali in cui è richiesta la revisione, conservano tutti i diritti acquisiti.
Con l’entrata in vigore della nuova norma, il 19 agosto 2014, i lavoratori che hanno diritto ai benefici legati all’handicap grave attestata da verbali rivedibili, possono continuare a usufruire delle prestazioni anche durante l’iter di revisione. Il lavoratore non dovrà presentare una nuova domanda all’INPS e potrà continuare a ricevere i tre giorni di permessi Legge 104 nel periodo di completamento che intercorre tra la scadenza del verbale rivedibile e il processo di revisione.
La normativa non è valida per il congedo parentale, il congedo straordinario legge 151 e i riposi orari alternativi. In questi casi è richiesta la presentazione di una nuova domanda per poter continuare ad usufruire del beneficio con allegato il verbale Legge 104 valido. Quindi, per i verbali rivedibili, prima di inoltrare una nuova domanda, bisognerà attendere il completamento del processo di revisione.