Affitti, ci sono dei contesti in cui si possono non pagare, ma attenzione a certi dettagli importanti.
Quando decidi di prendere una casa in affitto, sei conscio del fatto che dovrai pagare un canone ogni mese, e che avrà un determinato costo. Sottoscriverai, dunque, un contratto con il proprietario, e da quel momento in poi, farai del tuo meglio per attenerti all’accordo stipulato.

Nella vita, però, ti potrebbe capitare di trovarti in cattive acque da un punto di vista economico e questo potrebbe cambiare la tua situazione, rispetto a un contratto d’affitto. Potresti non avere i soldi per versare il canone mensile, e in questo caso, la cosa migliore da fare, per non perdere la casa e l’accordo, è sempre quella di trovare un impiego.
Ci sono dei casi, tuttavia, in cui è possibile astenersi dal pagare l’affitto. È importante conoscerli, per esercitare, eventualmente, un proprio diritto. Scopriamo quali sono i suddetti contesti.
Affitti, in questi casi è legale non pagarli, ma occhio a determinati errori
Ci sono dei contesti, come detto, in cui è possibile non versare il canone di locazione. Nello specifico, si tratta di quei casi in cui l’immobile è totalmente inagibile o non è possibile usarlo, per via di vizi strutturali molto seri o perché il proprietario dell’immobile non si occupa della sua manutenzione.

In quel caso, l’inquilino non può usufruire dell’immobile, e può smettere di pagare l’affitto. Per esempio, se cede una porzione importante dell’edificio o se il riscaldamento non funziona affatto ed è inverno, o ci sono infiltrazioni serissime, si può non versare il dovuto.
Peraltro, nel momento in cui l’immobile in cui si vive in affitto, dovesse avere uno dei suddetti problemi, che creano impossibilità d’uso, l’inquilino può richiedere di annullare il contratto, o una diminuzione del canone di locazione.
Una cosa fondamentale, da ricordare, perché potrebbe essere un errore grave, è quella di stabilire, da solo, se smettere di versare il canone o pagare meno. Secondo la legge, si può sospendere il pagamento dell’affitto, esclusivamente se non si può usare l’immobile, o se non lo si può utilizzare quasi completamente.
Nei casi meno seri, che comunque sono fonte di problematiche, è opportuno rivolgersi a un giudice. In quel caso, quest’ultimo stabilirà se ridurre l’affitto o far cessare il contratto d’affitto tra le parti. Non bisogna agire soli, perché il rischio è quello di essere ritenuti morosi e farsi sfrattare.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano
Una sentenza del 21 marzo 2025, 777, della Corte d’Appello, ha respinto il ricorso di un professionista (peraltro già respinto in primo grado), che aveva fatto causa alla proprietaria dell’immobile in cui viveva in affitto, in quanto, ristrutturando la facciata dell’edificio con ponteggi ecc., gli avrebbe creato un disagio nell’uso dell’immobile, di cui usufruiva per lavoro.

In sostanza, il professionista si è visto rigettare il ricorso, in quanto non è riuscito a dimostrare i reali disagi causati all’immobile. Il giudice, infatti, aveva rilevato che certe sue richieste non erano ammissibili e altre non sostenute da relative prove.
Inoltre, non c’era evidenza alcuna, che l’inquilino non potesse usare lo studio. Quando si chiede di pagare meno di affitto, o annullare il contratto, devono esserci difetti tali, come spiegato sopra, che rendano inagibile o inutilizzabile, l’immobile.
Nel caso del professionista, aveva esposto in maniera generica che ci fossero polveri, rumori ecc,. dichiarazioni non supportate da prove concrete di disagio. Nel contratto, peraltro, era riportato che l’inquilino aveva accettato che ci fossero ponteggi e teloni pubblicitari. Per cui, in assenza di prove concrete, il ricorso è stato respinto.