Le nuove istruzioni dall’INPS per ottenere il TFR tramite il Fondo di Garanzia

Arriva la nuova circolare dell’INPS per ottenere il TFR tramite il Fondo di Garanzia. Vediamo quali sono i requisiti e in quale caso si utilizza.

Con la nuova circolare l’INPS fornisce le istruzioni, ora aggiornate, per l’intervento del Fondo di Garanzia per le insolvenze legate al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). L’istituto, con questa circolare, aggiorna e riepiloga le nuove direttive, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o anche definibile come CCII. Quindi viene definito il campo di intervento, i soggetti tutelati e i crediti protetti.

Fondo di Garanzia e TFR: ecco le nuove direttive
Lavoratore (Canva) – Bonus.it

La Circolare n. 70 è stata pubblicata il 26 luglio di questo anno e riepiloga tutto quello sopra definito. Il Fondo di Garanzia ha la funzione di tutelare i lavoratori subordinati, quindi per quei lavoratori che prestano il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto l’imprenditore, mediante una retribuzione. Li tutela per il TFR e i crediti di lavoro. Ma come viene alimentato questo Fondo?

Fondo di Garanzia e TFR: ecco le nuove direttive

Il Fondo viene foraggiato da una quota pari all’1% del contributo di solidarietà. Tale contributo viene dato dalle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica. Tale Fondo è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, quindi anche a favore di dirigenti industriali, giornalisti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori subordinati a dello sport, gli aventi diritto del lavoratore deceduto. Quando interviene il Fondo?

Quali i requisiti per il Fondo di Garanzia? Vediamolo insieme
Lavoratore dipendente (Canva) – Bonus.it

Il Fondo di Garanzia interviene in situazioni diverse, se il datore di lavoro sia soggetto o meno delle disposizioni della legge fallimentare.
Quindi, quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, questi sono i requisiti per l’intervento del Fondo:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’apertura di una proceduta concorsuale;
  • l’esistenza del credito per TFR;
  • retribuzione rimasta insoluta;

Cosa diversa, invece, se il datore di lavoro non è soggetto a tali disposizioni, modificandosi, quindi, i requisiti con il quale il fondo può intervenire:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’inapplicabilità delle procedure concorsuali;
  • esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
  • l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, a seguito dell’esecuzioni forzata.

Ecco i requisiti per l’intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia interviene anche in altre situazioni particolari, che andremo a definire di seguito:

  • la chiusura del fallimento senza accertamento passivo;
  • procedure di sovraindebitamento;
  • datore di lavoro assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal Dlgs n. 159/2011.

Queste sono le linee guida generali, ma per tutti i dettagli riguardo il Fondo di Garanzia invitiamo il letto a consultare con attenzione la circolare.

 

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