Cassa Integrazione Straordinaria: deroga fino al 31 dicembre 2023

La Cassa Integrazione Straordinaria allungata fino all’ultimo giorno dell’anno: le indicazioni fornite dall’Inps

Con il decreto legge numero 75 del 22 giugno 2023, oltre alle misure che riguardano la pubblica Amministrazione, la riforma dello sport e Giubileo, è prevista la possibilità di ulteriori 40 settimane di Cassa Integrazione Straordinaria in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015: il periodo è da fruire entro il 31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni e considerate di interesse strategico nazionale.

Sito Inps (foto AdobeStock) – Bonus.it

L’Inps nel messaggio 2948 del 11 agosto 2023 ha fornito le istruzioni.

La norma prevede che per usufruire della Cassa integrazione, devono sussistere le seguenti condizioni. Vale per le imprese di interesse strategico nazionale che non hanno meno di mille lavoratori e per i piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per cause che non sono imputabili all’azienda; i periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati.

Cassa Integrazione Straordinaria
Contributi dell’Inps (foto AdobeStock) – Bonus.it

Le modalità di fruizione di queste settimane come detto potranno derogare dalla normativa ordinaria in tema di CIGS per cui non operano:

La durata massima pari a 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietà o per imprese dell’edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi;

il riferimento all’unità produttiva per il calcolo proprio dei suddetti limiti e l’obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e infine il termine massimo di 90 giorni previsti per la concessione dell’autorizzazione. Questo periodo è comprensivo dei termini di presentazione delle domande.

La spesa prevista è di 46,1 milioni di euro e le prestazioni saranno autorizzate con il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e dell’Economia e delle finanze nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro. Sarà l’Inps a monitorare il limite di spesa e oltre l’Istituto non accetterà nuove domande.

I datori sono autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi secondo quanto previsto dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023. Per il versamento del contributo addizionale la norma di riferimento è l’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Sono tre le aliquote da applicare per l’importo della contribuzione:

il 9% in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria che sono stati fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino a 52 settimane; il 12% in relazione a periodi che vanno oltre le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile; infine il 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

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